IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto l'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto legislativo 30  dicembre
1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'articolo  2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
demanda  al Ministro della sanita' l'individuazione delle prestazioni
di  assistenza   specialistica   ambulatoriale,   ivi   compresa   la
diagnostica  strumentale  e di laboratorio, erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale e delle  relative  tariffe,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  15  aprile  1994,
recante  i  "Criteri  generali  per la fissazione delle tariffe delle
prestazioni   di   assistenza   specialistica,    riabilitativa    ed
ospedaliera";
 Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  Consiglio Superiore di
Sanita', nella seduta del  13  marzo  1996,  sul  nomenclatore  delle
prestazioni    specialistiche    ambulatoriali    e    le    relative
raccomandazioni;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente  per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nella riunione del 16 luglio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1
 1. Le prestazioni di  assistenza  specialistica  ambulatoriale,  ivi
compresa  la  diagnostica  strumentale  e  di  laboratorio, erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, e le relative  tariffe,
sono  elencate  nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto.
 Al fine di una uniforme identificazione delle singole prestazioni, a
fianco di ciascuna prestazione e' riportato uno specifico codice  che
deve essere utilizzato per ogni finalita' di carattere amministrativo
e informativo.
 Le  regioni  e  le province autonome possono prevedere l'erogazione,
nel proprio territorio, di ulteriori prestazioni  rispetto  a  quelle
elencate  nell'allegato  1,  curandone  la  codifica coerentemente al
sistema di classificazione utilizzato  nello  stesso  allegato.  Tali
prestazioni dovranno essere contrassegnate con la lettera "I".
 2.  Le seguenti tipologie di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica  strumentale  e  di
laboratorio, sono soggette a specifiche condizioni di erogabilita':
  a)  prestazioni  erogabili  solo  presso ambulatori protetti, ossia
presso  ambulatori  situati  nell'ambito  di  istituti  di   ricovero
ospedaliero. Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "H";
  b)   prestazioni   erogabili  solo  conformemente  alle  specifiche
indicazioni clinico-diagnostiche riportate nell'allegato 2, che forma
parte  integrante  del  presente  decreto.  Tali   prestazioni   sono
contrassegnate con il simbolo "*";
  c)  prestazioni  erogabili  solo  presso  ambulatori  specialistici
specificamente riconosciuti dalle regioni e dalle  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano per l'erogazione di tali prestazioni. Tali
prestazioni sono contrassegnate con la lettera "R".
 Le  regioni  e  le  province  autonome possono individuare ulteriori
prestazioni da assoggettare, nella propria realta' territoriale, alle
suddette condizioni di erogabilita'. Laddove provvedano in tal senso,
le regioni  e  le  province  autonome  dovranno  contrassegnare  tali
prestazioni  secondo  gli  stessi  criteri  individuati  nel presente
comma.
 Le regioni e le province autonome possono  prevedere  l'accorpamento
per   profilo   di  trattamento  di  due  o  piu'  prestazioni,  come
identificate nell'allegato  1.  Tali  accorpamenti,  con  le  tariffe
corrispondenti,   dovranno   essere   specificamente   codificati   e
contrassegnati con la lettera "A".
 3. Le tariffe individuate per ciascuna prestazione rappresentano  la
remunerazione   massima  che  puo'  essere  corrisposta  ai  soggetti
erogatori di cui all'articolo 8, commi 5 e 7 del decreto  legislativo
30  dicembre  1992  n.  502 e successive modifiche ed integrazioni ed
hanno valenza in sede di prima  applicazione  del  nuovo  sistema  di
remunerazione  delle  prestazioni  ai sensi dell'articolo 2, comma 9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
 4.  Al  fine  di  consentire   l'applicazione   delle   disposizioni
legislative  relative  ai limiti di prescrivibilita' per ricetta e di
partecipazione alla spesa da parte dei  cittadini,  nell'allegato  3,
che  forma  parte  integrante del presente decreto, le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa  la  diagnostica
strumentale  e  di  laboratorio,  sono  elencate  secondo  le branche
specialistiche gia' previste  dal  decreto  ministeriale  7  novembre
1991, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 286 del 6 dicembre 1991.
 5.  Le  prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale, ivi
compresa la diagnostica strumentale e di  laboratorio,  gia'  incluse
nell'allegato  1  al decreto ministeriale 7 novembre 1991, e non piu'
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai  sensi  del
presente  provvedimento,  sono  elencate  nell'allegato  4, che forma
parte integrante del presente  decreto.  Tale  allegato  contiene  un
elenco  di  prestazioni  obsolete  (parte A), che non potranno essere
aggiunte a livello regionale e provinciale ai  sensi  del  precedente
comma  1, ed un secondo elenco (parte B) di prestazioni non erogabili
in ambito ambulatoriale.